OMOLOGAZIONE

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k67
view post Posted on 19/2/2010, 00:07 by: k67     +1   -1




ciao a tutti io ho trovato questo su internet
« ART. 50. – (Biciclette). – 1. Le biciclette
sono mezzi di trasporto con due
ruote o più ruote funzionanti a propulsione
esclusivamente muscolare, per
mezzo di pedali o di analoghi dispositivi,
azionati dalle persone che si trovano a
bordo del mezzo. In particolare, le biciclette
a pedalata assistita sono mezzi di
trasporto con due ruote o più ruote funzionanti
a propulsione mista muscolare ed
elettrica, con motore ausiliario elettrico
avente potenza nominale continua massima
di 0,25 KW la cui alimentazione è
progressivamente ridotta e infine interrotta
quando il veicolo raggiunge i 25
km/h o prima se il ciclista smette di
pedalare.
2. Le biciclette, comprese le biciclette a
pedalata assistita, non possono superare
1,30 m. di larghezza, 3 m. di lunghezza e
2,20 m. di altezza.
3. Chiunque utilizza biciclette a pedalata
assistita non conformi ai requisiti di
cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da euro 20 a euro 80 ». :rolleyes:
che ne dite io penso che questo basti pe rcapire molto.... ciao a tutti
 
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11 replies since 23/12/2009, 22:49   2531 views
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